UFFICI INTERESSATI |
Tribunale - Ruolo Generale - Procedure Contenziosa |
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INFORMAZIONI GENERALI |
La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta al Tribunale competente tramite un legale di sua fiducia. A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno o entrambi i coniugi possono sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una definita "presidenziale", ed un'altra "contenziosa" innanzi al Giudice designato (Giudice istruttore e Collegio). Prima di procedere, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e tenta di riconciliare le parti sentendole prima separatamente e poi congiuntamente. In caso positivo viene compilato il verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il Presidente rimette la causa al Giudice Istruttore dopo aver adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, cioè quei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia - Il ricorso viene depositato al Tribunale - Ruolo Generale Civile Piano 4° - Stanza n, 449 Tel: 0922/527282 Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Al ricorso, intestato direttamente al Presidente del Tribunale (sez. Famiglia), vanno allegati i seguenti documenti (da richiedersi “uso divorzio”) in carta semplice:
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. Il deposito per l’iscrizione a ruolo è esente da contributo unificato. |
MODULI |
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