UFFICI INTERESSATI |
Tribunale - Volontaria giurisdizione |
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INFORMAZIONI GENERALI |
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Volontaria Giurisdizione - Famiglia Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Questa procedura necessita di assistenza da parte di un legale ed è esente da contributo unificato e spese per diritti. Col ricorso per la protezione contro gli abusi familiari si fa istanza al Tribunale affinché adotti un provvedimento per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima; allontanamento del responsabile; intervento dei servizi sociali; pagamento di un assegno periodico) per la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. Può essere presentato ricorso avverso contro il decreto del Giudice che ha disposto tale misura di protezione contro gli abusi. |
MODULI |