UFFICI INTERESSATI |
Tribunale – Ruolo Generale Ufficio del Giudice di pace - Ruolo Generale |
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INFORMAZIONI GENERALI |
Quando si ritiene di aver ricevuto una sanzione amministrativa illegittima, è possibile opporsi presentando un ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale), le cui modalità sono contenute all’interno dell'ordinanza ingiunzione notificata. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca (art .22 L. 24 novembre 1981, n. 689), gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al Giudice di Pace. L’opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
NB: la regola del valore massimo non si applica alla materia degli assegni e delle violazioni al codice della strada, per le quali è sempre competente il Giudice di Pace. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale di Agrigento - Ruolo Generale Piano 4° - Stanza n, 449 Tel: 0922/527282 Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 - Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento - Ruolo Generale Via dell’ Autonomia n 1 (Villaseta) – Frazione di Agrigento Tel: 0922/598539 - Ufficio del Giudice di Pace di Aragona - Ruolo Generale Via Roma n, 236 – Aragona Tel: 0922/38847 - Ufficio del Giudice di Pace di Cammarata - Ruolo Generale Via Venezia n, 11 - Cammarata Tel: 0922/904257 - Ufficio del Giudice di Pace di Canicatti - Ruolo Generale Via Paolo Borsellino n, 8 - Canicattì Tel: 0922/832501 - Ufficio del Giudice di Pace di Casteltermini - Ruolo Generale Via Matteotti – Casteltermini - Ufficio del Giudice di Pace di Cattolica Eraclea - Ruolo Generale Via Enna n, 54 - Cattolica Eraclea - Tel: 0922/840422 - Ufficio del Giudice di Pace di Favara - Ruolo Generale Via Zanardelli n, 123 - Favara Tel: 0922/35527 - Ufficio del Giudice di Pace di Licata - Ruolo Generale Via Giarretta - Licata Tel: 0922/774643 - Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro - Ruolo Generale Via Ribera n, 33 – Palma di Montechiaro Tel: 0922/965684 - Ufficio del Giudice di Pace di Ravanusa - Ruolo Generale Via Roma n, 5 – Ravanusa Tel: 0922/880292
Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Il ricorso può essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante), da un avvocato munito di regolare mandato o da terzi se l’intestatario dell’infrazione è persona invalida o impossibilitata, in tal caso sarà necessario allegare una procura. In ogni caso il ricorrente deve presentarsi munito di documento di identità in corso di validità. Con sentenza n. 98/2004 del 18/03/2004 la Corte Costituzionale ha stabilito (dichiarando l'illegittimità dell' art. 22 L. 689/1981), che il ricorso avverso ordinanza ingiunzione può essere spedito per posta. Al ricorso in originale vanno allegate:
Nel caso in cui non sia stato espressamente nominato un procuratore, nel ricorso è necessario dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il Giudice al quale ci si rivolge; in caso contrario le notifiche vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. All’udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione. A seguito dell’istruttoria, il Giudice decide con sentenza impugnabile davanti al Tribunale. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo gravi motivi, disponga diversamente. |
MODULI |
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