UFFICI INTERESSATI |
Tribunale - Volontaria Giurisdizione |
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INFORMAZIONI GENERALI | Nel caso degli inabilitati e dei minori emancipati, trattandosi di condizioni di incapacità relativa o parziale, si riconosce a costoro (art.415 del codice civile) una limitata capacità di agire da soli, e pertanto gli viene concessa la facoltà di compiere unicamente quegli atti legati alla ordinaria amministrazione. Possono invece stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza di un curatore. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore. Per gli atti di disposizione (alienare beni, costituire ipoteche e pegni, ecc.) è richiesta l’autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del curatore. La distinzione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è basata sostanzialmente sul criterio della maggiore o minore importanza patrimoniale degli atti stessi. In base a tale criterio sono pertanto da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di ordine economico, andando a modificare la struttura o mettendo a rischio la consistenza del patrimonio; sono invece da considerare atti di ordinaria amministrazione quelli che, essendo diretti alla conservazione del patrimonio, non comportano una diminuzione del suo valore economico. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Volontaria Giurisdizione - Ufficio Tutele Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | La domanda per l’autorizzazione a compiere atti di amministrazione straordinaria va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato. È previsto il pagamento di € 70,00 come contributo unificato ed € 8,00 per diritti forfettizzati di notifica. |