UFFICI INTERESSATI |
Tribunale – Ruolo Generale – Ufficio Tutele Procedure Contenziose |
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INFORMAZIONI GENERALI |
Il codice civile italiano prevede l’interdizione “giudiziale” per la persona che si trovi in condizioni di grave infermità fisica o mentale o in generale perché non più in grado di curare i propri interessi. L'interdizione “legale” è invece prevista dalla legge penale come conseguenza di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni; in questo caso è una pena accessoria che si applica per tutta la durata della pena principale. L’interdetto legale può tuttavia contrarre matrimonio, riconoscere un figlio naturale e fare testamento. All'interdetto viene affidato un tutore che compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'interdetto. Il giudizio si conclude con la pronuncia della sentenza. Il tribunale potrà pronunciare:
A seguito di sentenza di accoglimento, lo stato di incapace viene annotato sull'atto di nascita e sui documenti di identità. Gli effetti della interdizione e della inabilitazione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza cioè dal suo deposito in cancelleria ed ha efficacia nei confronti di tutti. La sentenza che decide sulla domanda di interdizione, anche se passata in giudicato (quindi non più impugnabile) può essere revocata in ogni momento se la causa che ne ha determinato la pronuncia cessa totalmente o parzialmente. Se l'interdetto riacquista solo parzialmente la capacità, l'interdizione verrà revocata ed in suo luogo verrà pronunciata l'inabilitazione. Anche nel caso di soggetto interdetto o inabilitato, può essere disposta l'amministrazione di sostegno. In tal caso occorre presentare congiuntamente:
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il Giudice Tutelare, discrezionalmente può promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, informandone il Pubblico Ministero affinché provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno termina con la dichiarazione di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio. |
A CHI RIVOLGERSI |
La richiesta di interdizione o di inabilitazione è fatta con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire o da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel tribunale del luogo dove realmente vive. Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ruolo Generale Piano 4° - stanza n, 449 Tel: 0922/527282 Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 – 13:30 - Sabato: ore 9:00 – 12:00 Per urgenze (art. 361 c.c.) indirizzare a Ufficio Tutele e Volontaria Giurisdizione Piano 3° - Stanza n, 303 Tel: 0922/527381 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Le persone legittimate a presentare il ricorso sono, senza un ordine di preferenza: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il Pubblico Ministero, dietro segnalazione di terzi. Tutti i legittimati possono intervenire nel procedimento. Il Presidente del Tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che può chiedere il decreto di rigetto della domanda. Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente (colui che ha presentato il ricorso), dell'interdicendo o inabilitando e di tutti coloro che sono indicati nel ricorso. È necessaria iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale. All’istanza occorre allegare estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile. Il procedimento è esente da contributo unificato. Generalmente le spese del giudizio sono a carico dell'interdetto o dell'inabilitato. |
MODULI |
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