UFFICI INTERESSATI |
Il Tribunale è sia un ufficio decentrato del Ministero della Giustizia, sia un organo giudiziario. |
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COS'E' |
è un procedimento introdotto dalla legge 241/90 e disciplinato da apposito regolamento decreto del Presidente della 17 Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e circolare del Ministero della giustizia 8 marzo 2006 |
CHI |
La competenza a decidere sull'istanza di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, è il dirigente, o altro dipendente da questo delegato, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. |
COME |
Presentazione della domanda di accesso. All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. La procura alle liti non abilita di per sè il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo. Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Le richieste di accesso possono essere informali. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine finale del procedimento è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione |
ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA |
La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata dall'ufficio competente. Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso. Modalità di esercizio dell'accesso. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) è competente a fornire tutte informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. |
REGIME FISCALE |
Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione pari all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente. Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura. Qualora, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data. |