UFFICI INTERESSATI |
Tribunale – Volontaria Giurisdizione |
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INFORMAZIONI GENERALI |
Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell’atto. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare. |
A CHI RIVOLGERSI |
Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Volontaria Giurisdizione - Ufficio Tutele Orario: da Lunedì a Venerdì ore 8:30 - 13:30 - Sabato: ore 9:00 - 12:00 |
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | I genitori congiuntamente, o chi di essi esercita in via esclusiva la patria potestà, possono presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale o la sezione distaccata del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore. La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso. Nel caso in cui l’istanza venga respinta l’interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare. |
MODULI |
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